Dal 1° gennaio 2021 sono cambiati i valori di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione degli infissi nell’ambito dell’efficientamento energetico e riqualificazione energetica degli edifici.
Cerchiamo di capire insieme quali sono le novità introdotte dal nuovo decreto, quali documentazioni vengono richieste dall’ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica) e a quali valori è bene fare riferimento.
Secondo le nuove direttive, per effettuare la sostituzione degli infissi al fine di apportare miglioramento energetico, a parità di intervento, i valori di trasmittanza termica devono essere inferiori.
Ciò significa che i serramenti che andranno a rimpiazzare gli esistenti dovranno essere più prestazionali rispetto al passato.
Come già anticipato, avere valori di trasmittanza termica bassi vuol dire avere infissi ad alte prestazioni.
La trasmittanza termica, ovvero l’unità di misura che quantifica la potenza termica scambiata da un materiale o da un corpo calcolata in unità di superficie e in unità di differenza di temperatura, si pone in contrasto con il valore di isolamento termico.
Spesso si fa confusione: alti valori di isolamento termico e bassi valori di trasmittanza termica sono la garanzia per avere infissi termici super prestazionali.
L’ENEA ha rilasciato un vademecum in cui spiega passo passo:
Per ottenere la conformità degli interventi riguardanti gli infissi è necessario presentare una serie di documenti che attestino la veridicità delle informazioni fornite.
In particolare, vengono richiesti documenti di tipo tecnico e documenti di tipo amministrativo.
Per la parte amministrativa sono richiesti:
Per quanto riguarda la documentazione di tipo tecnico, invece, è doverosa una distinzione temporale.
Se la data di inizio lavori è antecedente il 6 ottobre 2020, la documentazione tecnica da inviare, in riferimento al D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii., è la seguente:
Se la data di inizio lavori è successiva al 6 ottobre 2020, la documentazione tecnica da inviare, in riferimento al D.M. 6.08.2020, è la seguente:
La differenza nell’ambito tecnico è data fondamentalmente da un’asseverazione più mirata, non solo alla conformità dell’intervento, ma anche alla tutela del prezzo a cui vengono emanati i servizi e le forniture dei prodotti.
Anche in questo caso, la data spartiacque è il 6 ottobre 2020.
Infatti, in base alla data di inizio lavori cambiano le tabelle di riferimento, che, come già visto in precedenza, distingue i valori di trasmittanza termica infissi nuovi da quelli vecchi.
Per inizio lavori prima del 6 ottobre 2020 si deve far riferimento alla Tabella 2 del D.M. 26.01.2010; per inizio lavori dopo la data stabilita si deve far riferimento alla Tabella 1 Allegato E del D.M. 6.08.2020.
Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI ENISO 10077-1), si seguono i parametri indicati dalle due tabelle.
Nella Tabella 2 del D.M. 26.01.2010, i valori di trasmittanza termica sono così riportati:
Nella Tabella 1 Allegato E del D.M. 6.08.2020, i valori di trasmittanza termica sono così riportati:
Mentre nella Tabella 4 Appendice B – Decreto Ministeriale Requisiti Minimi, i valori di trasmittanza termica vengono riportati in questo modo:
La suddivisione in zone climatiche permette di calibrare meglio le prestazioni che gli infissi devono avere in base al luogo in cui vengono installati.
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