L’Agenzia delle Entrare chiarisce ulteriormente l’iter per la detrazione fiscale che riguarda gli interventi antisismici e di efficientamento energetico
Secondo l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate (con la Circolare 17/E/2018), viene chiarito che è possibile cedere il credito corrispondente al Sismabonus per le spese sostenute per la messa a punto di misure antisismiche realizzate nelle parti comuni degli edifici condominiali ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Il periodo di tempo interessato va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Inoltre, questa cessione del credito è contemplata anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati in zona sismica 1, effettuati dalle imprese che in seguito, ma entro 18 mesi, provvedono poi all’alienazione degli immobili.
Riguardo ai meccanismi della cessione, l’Agenzia precisa che la cessione del bonus può avvenire nei confronti delle imprese che hanno realizzato i lavori, o altri fornitori purché collegati agli interventi stessi. E ciò vale anche nei confronti di un consorzio o a una rete di imprese. Il modello è quindi molto simile a quello riservato agli Ecobonus, l’unica differenza è che nei lavori di messa in sicurezza la cessione del credito non è consentita verso le banche o altri intermediari finanziari. Per gli interventi di efficientamento energetico la cessione alle banche e agli intermediari finanziari è consentita solo ai condomini rientranti nella no-tax area.