110% Superbonus: Cosa è cambiato nel Decreto convertito in legge rispetto all’originale

23/07/20

L’iter di conversione ha prodotto una serie di modifiche al testo che vanno ad ampliare il panorama degli edifici che ne possono beneficiare, ma al contempo hanno abbassato i tetti di spesa rendendoli modulari rispetto alle opere e alle dimensioni degli edifici stessi.

Cerchiamo di seguito di riassumere la situazione schematicamente:

Superbonus 110%: chi può accedere al nuovo Ecobonus?

  • Condomini
  • Persone fisiche su singole unità immobiliari fino ad un massimo di due unità immobiliari per richiedente per riqualificazioni energetiche
  • Persone fisiche per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici
  • IACP, Istituti Autonomi Case Popolari
  • Cooperative abitative
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
  • Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Sono escluse dalla fruizione dei nuovi bonus fiscali le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali (e quindi i loro proprietari):

  • A/1: abitazioni di tipo signorile
  • A/8: abitazioni in ville
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

casa arredata

Tipologie di interventi previsti dal Superbonus 110%

Il nuovo testo prevede:

  • Il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla riqualificazione energetica ex- incentivo al 65% (indici di prestazione energetica dell’edificio, parametri di riferimento minimi per le trasmittanze delle superfici opache e classi energetiche degli apparecchi per il riscaldamento/condizionamento)
  • Il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (di seguito “villette a schiera”), ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
  • La redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico

110% Superbonus: Cosa è cambiato nel Decreto convertito in legge rispetto all’originale

Così sarà possibile eseguire le seguenti opere incentivate con i relativi tetti di spesa:

  • Isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali dell’involucro, purché sia interessato più del 25% della superficie disperdente.
    I massimali previsti dalla legge sono:

    • € 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera
    • € 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
    • € 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
    I massimali previsti dalla legge sono:

    • € 30.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera
    • € 20.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari
    • € 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
  • Tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013*, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi precedenti, detti “trainanti”.
    I massimali previsti dalla legge sono tutti nei limiti di spesa sopra previsti.
    *riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro degli edifici, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (anche con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, micro-cogeneratori, generatori d’aria calda a condensazione, apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione), installazione di pannelli solari e delle schermature solari, dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti.
  • Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia)
  • Confermata anche l’attenzione particolare al Sismabonus che passa al 110% per interventi di messa in sicurezza sismica di edifici al di fuori della zona sismica 4.Il limite di spesa è di €96.000 per unità immobiliare e gli interventi ammessi sono:
    • Mitigazione del rischio sismico, senza il miglioramento della Classe di Rischio Sismico
    • Riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di una Classe di Rischio, anche con il metodo semplificato e interventi locali sulle strutture
    • Riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di almeno due Classi di Rischio, con il metodo convenzionale
    • La demolizione e ricostruzione di interi edifici e allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente

È sempre necessario che un professionista rediga un Attestato di Prestazione Energetica ante-opera e uno post-opera, mentre per la congruità delle spese si dovrebbe far riferimento ai Bollettini delle Opere Edili Provinciali, in genere redatti dalla Camere di Commercio.

ristrutturazione soggiorno

Superbonus 110%: cosa fare per accedere alle detrazioni del nuovo Ecobonus?

A questo punto, se dal punto di vista tecnico tutto è praticamente chiaro e definito, per le operazioni di cessione del credito si devono attendere solo i due provvedimenti attuativi chiave da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovranno essere pubblicati entro 30 giorni dunque entro il 15 agosto.

110% Superbonus: Cosa è cambiato nel Decreto convertito in legge rispetto all’originale

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