Con il Decreto Rilancio sono state potenziate le detrazioni fiscali anche per gli interventi di adeguamento sismico.
Per le spese effettuate nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, la detrazione è stata elevata fino al 110%, inglobando di fatto il Sismabonus nel Superbonus.
Sono ammessi al Sismabonus condominio i seguenti interventi volti alla riduzione del rischio sismico degli edifici:
Sono altresì ammesse tutte quelle azioni atte a migliorare la sollecitazione degli edifici in condizioni di eventi sismici.
Gli interventi devono essere progettati e pensati per l’edificio in questione, valutando anche la zona di rischio in cui si trova (1,2,3,4) e di quante classi si abbasserà il rischio a seguito dei lavori svolti.
Il Sismabonus è consentito per tutti gli immobili di tipo abitativo e commerciale, purché si trovino in zone ad alto rischio sismico, zona 1 e zona 2, con una particolare estensione della norma per la zona 3, in cui variano limiti di spesa e tempo di fruizione.
Come accennato, la detrazione, che fino ad un paio di anni fa valeva anche per l’acquisto di case antisismiche collocate nei comuni facenti parte delle zone classificate a “rischio sismico 1”, è stata aumentata, ed è stata altresì introdotta la possibilità di cedere il credito.
Il decreto legge n. 34/2019 ha, inoltre, esteso la detrazione anche per l’acquisto di case antisismiche nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
Per gli interventi antisismici sulle parti comuni degli stabili che si avvalgono del Sismabonus condominio, sono possibili detrazioni più elevate se il rischio sismico si abbassa.
Ed in particolare:
La detrazione si calcola per un ammontare complessivo inferiore a 96.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Se, congiuntamente agli interventi di adeguamento sismico, intendete realizzare anche interventi di efficientamento energetico riconducibili all’Ecobonus, allora le percentuali di detrazione riferite al Sismabonus cambiano, diventando:
La detrazione, nella combinazione Sisma-Ecobonus, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare complessivo delle spese inferiore o uguale a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti negli edifici.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio è possibile innalzare ulteriormente queste quote, portandole al 110%, se, oltre a questi interventi, si intende realizzare anche uno degli interventi trainanti del Superbonus.
Nel Sismabonus condominio sono comprese anche le spese per:
I professionisti incaricati, ossia i soggetti in possesso dell’abilitazione e iscritti regolarmente ai relativi ordini o collegi, dovranno redigere asseverazioni riguardanti:
Le dichiarazioni potranno essere rilasciate al termine dei lavori oppure in stato di avanzamento lavori (SAL), attestando la veridicità dei requisiti tecnici, basati sulla progettazione e successiva realizzazione a regola d’arte.
Saranno proprio queste figure, inoltre, a dover dichiarare la congruità delle spese sostenute per gli interventi, facendo riferimento ai prezzari della località ove vengono svolti.
Se non intendete usufruire della detrazione offerta dal Sismabonus condominio, potete optare per la cessione del credito.
Nell’ambito condominiale, la detrazione generalmente può essere interamente ceduta, tenendo conto della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, oppure delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori.
L’amministratore del condominio si adopererà per:
Nel caso in cui il condominio non avesse un amministratore, è possibile nominare come amministratore un condomino, il quale, con delega, si incaricherà di effettuare tutti gli adempimenti necessari alla cessione del credito, con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.