Riqualificazione energetica: Ecobonus, cosa c’è da sapere per avere sgravi fiscali

21/07/16

Poter ottenere vantaggi economici tramite la riqualificazione energetica della nostra abitazione è un incentivo da non lasciarsi scappare, tanto più se ci viene offerta la possibilità di intervenire sulla compatibilità ambientale dei nostri spazi. Nasce da qui l’idea dell’ecobonus, un incentivo fiscale che introduce la tematica ambientale nel restauro e nel recupero delle nostre abitazioni.

Detrazione per la ristrutturazione: gli interventi interessati e le spese detraibili

Ecobonus: in cosa consiste l’agevolazione per il risparmio energetico

La legge di stabilità 2016 ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per presentare richieste di agevolazione fiscale con detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione del 65 % rimane in vigore solo fino al 31 dicembre del 2016, dal 1 gennaio 2017 l’agevolazione fiscale cede il passo alla detrazione fiscale al 36% per le ristrutturazioni edili. La legge di stabilità del 2016, in alternativa alla detrazione al 65%, prevede per gli “incapienti” la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che eseguono i lavori, una detrazione sulla ristrutturazione che apre l’accesso a una fascia di mercato che altrimenti farebbe fatica a emergere e ad incentivare la ripresa dell’economia in campo edile. In ultima analisi la detrazione al 65% per la riqualificazione energetica si traduce in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni si dilazionano in 10 anni con rata annuale e sono riconosciute nelle seguenti misure:

  • detrazione del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 201 6 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Per determinare con precisione se l’aliquota va al 55% o al 65%, è necessario far riferimento a:

  • data del pagamento, valido per persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti non commerciali.
  • data di fine prestazione, valido per imprese individuali, società ed enti commerciali.
Riqualificazione energetica: Ecobonus, cosa c’è da sapere per avere sgravi fiscali

Detrazione per la ristrutturazione: gli interventi interessati e le spese detraibili

Gli interventi interessati dalla detrazione per la ristrutturazione, sono tutti quelli che vanno a incidere sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Nello specifico, e con relativo tetto massimo di spesa, troviamo:

  •  riqualificazione energetica di edifici esistenti, 100.000 euro
  •  involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) 60.000 euro
  •  installazione di pannelli solari, 60.000 euro
  •  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro
  •  acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016 ) 60.000 euro
  •  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016 )
  •  all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
Riqualificazione energetica: Ecobonus, cosa c’è da sapere per avere sgravi fiscali

Adempimenti richiesti: che materiale produrre?

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

  • l’asseverazione, documento in cui si dimostra che l’intervento è conforme a requisiti tecnici richiesti.
  • l’attestato di certificazione energetica, che determina la classe energetica dell’edificio
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli solari.)

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea – Ente Nazionale per le Nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

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