Lavori di tinteggiatura detrazione fiscale: 5 utilissime informazioni

17/05/21

Anche per l’anno 2021 è stato prorogato il Bonus facciate 90% che permette, a chi rientra in determinati parametri, il rifacimento dei lavori di tinteggiatura delle facciate delle proprie abitazioni o locali commerciali. Dunque cosa c’è da sapere sui lavori di tinteggiatura e la detrazione fiscale?

Vediamo insieme 5 utilissime informazioni da tenere a mente per usufruire del Bonus ed ottimizzare i lavori di tinteggiatura:

  1. Chi ha diritto al Bonus Facciate 2021?
  2. Lavori di tinteggiatura e detrazione fiscale: quali sono i limiti di spesa?
  3. Detrazioni fiscali e lavori di tinteggiatura interna ed esterna: vincoli da rispettare
  4. Lavori di tinteggiatura detrazione fiscale: scadenze e termini
  5. Tinteggiatura detrazione fiscale 2021: modalità di pagamento

1. Chi ha diritto al Bonus Facciate 2021?

A differenza degli altri Bonus erogati dallo Stato italiano, il Bonus facciate permette l’adesione non solo ai proprietari di immobili a destinazione residenziale, ma anche a tutti coloro che posseggono immobili adibiti ad uso commerciale.

Infatti, come specificato nella Guida del Bonus facciate messa a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate, chiunque, dagli inquilini ai proprietari, che siano residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che si tratti di persone fisiche o di imprese, può usufruire del Bonus.

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I lavori da realizzare per averne diritto sono tutti quelli che rientrano negli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Un’ottima occasione anche per rimettere a nuovo la facciata del vostro locale.

2. Lavori di tinteggiatura e detrazione fiscale: quali sono i limiti di spesa?

Anche in questo caso, a differenza dei massimali predisposti per gli altri Bonus, quali Ecobonus, Sismabonus o Superbonus 110%, il Bonus facciate non prevede limiti di spesa né di detrazione.

È infatti possibile ottenere la detrazione fiscale anche per i lavori di tinteggiatura o semplice pulitura esterna delle facciate, cioè tutti quei lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria dell’edificio.

Inoltre, è bene specificare che per i lavori di tinteggiatura la detrazione fiscale non è l’unica alternativa. Infatti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione del 90%, il decreto Rilancio ha previsto anche per il bonus facciate la possibilità di cedere il credito.

L’agevolazione riguarderà il singolo individuo che la richiede e verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo fino al raggiungimento della somma della spesa totale sostenuta per l’intervento.

3. Detrazione fiscale e lavori di tinteggiatura interna ed esterna: vincoli da rispettare

Per essere inclusi nel Bonus è necessario che gli edifici siano collocati nelle zone indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:

  • Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’appartenenza dell’edificio ad una determinata zona dovrà essere verificata attraverso una certificazione urbanistica rilasciata dall’ente di competenza.

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Detrazioni fiscali per tinteggiatura: le zone escluse

Sono escluse dunque tutte le altre zone non citate:

  • Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti dalla zona B;
  • Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
  • Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C;
  • Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Inoltre, gli interventi ammessi al Bonus riguardano tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, che siano eseguiti sulle facciate anteriore, laterale o posteriore dell’edificio, cioè l’intero perimetro esterno, purché siano visibili da strada o suolo ad uso pubblico.

Restano quindi escluse le facciate interne o posteriori degli edifici.

4. Lavori di tinteggiatura e detrazione fiscale: scadenze e termini

Il Bonus facciate sembrerebbe terminare il suo percorso al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe. Non sarà quindi più possibile usufruire di questa agevolazione per gli interventi che avranno come data di inizio lavori una data successiva al termine fissato. 

Sarà però possibile finire di pagare tali interventi anche nel 2022, facendo riferimento alle spese sostenute nell’anno solare precedente.

Lavori di tinteggiatura detrazione fiscale: 5 utilissime informazioni
Lavori di tinteggiatura detrazione fiscale: 5 utilissime informazioni

5. Tinteggiatura detrazione fiscale 2021: modalità di pagamento

Per avere la detrazione del 90% è obbligatorio effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, anche nella modalità “on line”, dal quale risulti:

  • La causale del versamento: es. Lavori di tinteggiatura facciata condominio
  • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione: ossia, di chi ha fatto richiesta di agevolazione
  • Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico: ditta, impresa o professionista che ha effettuato i lavori

È possibile utilizzare i bonifici già predisposti anche per gli altri interventi di riqualificazione energetica o recupero del patrimonio edilizio (Ecobonus e Sismabonus).

È inoltre concesso effettuare i bonifici anche tramite “istituti di pagamento”, cioè quelle imprese, che non sono banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. A tali bonifici verrà però applicata una commissione dell’8% come ritenuta d’acconto.

Se avete in programma di ristrutturare casa e/o eseguire lavori di tinteggiatura interna e facciate esterne, il consiglio è sempre quello di affidarsi a ditte specializzate.

Non solo perché una ditta può consigliarvi sulle soluzioni più idonee ed eseguire i lavori a regola d’arte, ma anche perché le opere realizzate in autonomia, senza professionisti specializzati, non sempre sono ammissibili alle detrazioni fiscali.

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