Definiti i nuovi metodi di calcolo, entreranno in vigore dal 1° luglio 2015, per diventare più cogenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici; per tutti gli altri dal 1° gennaio 2021
L’errore fatale sarebbe quello di pensare che ci sia ancora tanto tempo. In realtà, sappiamo benissimo che per elaborare mentalmente e trasformare in azioni concrete quanto è stato definito dalla Conferenza Unificata, che ha dato il via libera ai nuovi metodi di calcolo, sarà un processo lungo e forse anche faticoso.
Qualcuno ricorderà il processo che ha portato il settore a ragionare in termini di classi energetiche degli edifici: il traguardo sembrava lontano nel tempo, ma quando siamo arrivati al dunque una grossa fetta di operatori si è trovata spiazzata, con i problemi che conosciamo.
Con il nuovo decreto si attua a tutti gli effetti il DL 63/2013, che è poi stato convertito nella Legge 90/2013 che recepiva la direttiva europea “Edifici a energia quasi zero” del 2010, e che andava a sostituire il celebre decreto legislativo 192/2005. In sostanza, se ne parla di dieci anni.
Il decreto migliora di fatto gli standard energetici minimi degli edifici nuovi e anche per quelli in fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto costo/ benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli edifici a energia quasi zero, come è indicato nella direttiva. Lo stesso decreto – e questa se vogliamo è una intelligente novità – a una applicazione delle norme omogenea in tutte le regioni. Forse anche per evitare che si ripetano i problemi generati dalla normativa 2002/91 dell’Unione europea.
Se la distribuzione edile non sa dove indirizzare i suoi sforzi per differenziarsi sul mercato, immaginiamo che un servizio su queste tematiche sarà piuttosto interessante per i prossimi anni.
