Il Decreto Rilancio ha introdotto in Italia nuove possibilità di risparmio e nuovi benefici fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 i contribuenti potranno usufruire di scaglioni di detrazioni fiscali differenziati in base al tipo di intervento eseguito tra quelli previsti di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Accanto all’Ecobonus, che permette di portare in detrazione Irpef il 50% o il 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari e fino al 70% o 75% per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, il Decreto Rilancio 2020 ha infatti inserito un Superbonus 110% che comprende diversi lavori di riqualificazione energetica, tra cui il cappotto termico e la coibentazione del tetto.
Data la pluralità di agevolazioni fiscali a disposizione, il contribuente che intraprende un qualsiasi intervento di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica sulla propria abitazione singola o condominiale sarà portato a chiedersi a quale percentuale di detrazione abbia diritto.
In particolare, in questo articolo cercheremo di fare chiarezza rispetto ai lavori di isolamento termico del tetto.
Come viene considerato tale intervento nell’ambito dei requisiti di applicazione del vantaggioso Superbonus 110%? Intervento trainante o trainato? Si ha diritto o meno alla maxi-agevolazione?
Scopriamolo subito.
Il Decreto ha stabilito i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici facendo una prima distinzione tra interventi trainanti, ossia quelli necessari per accedere alla detrazione del 110%, e interventi trainati, che consentono di accedere alla maxi-detrazione solo se effettuati contestualmente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti (che danno l’accesso “diretto” alle detrazioni fiscali maggiorate) indicati dal Decreto sono i seguenti:
Tra gli interventi trainati troviamo invece:
Riguardo al cappotto termico isolante, il Decreto Rilancio specifica che hanno diritto al Superbonus 110% i contribuenti che effettuano lavori di isolamento termico non solo sulle superfici verticali e orizzontali, ma anche sulle «superfici opache inclinate».
Dunque, anche la coibentazione dei tetti (le superfici inclinate, appunto) entra a far parte dell’elenco degli interventi trainanti, a condizione che consenta il salto di due classi energetiche dell’abitazione o, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta, e a condizione che l’intervento «interessi l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Una bella novità rispetto alla prima stesura del provvedimento, che invece prevedeva l’applicazione del Superbonus solo per i lavori effettuati sulle superfici verticali e orizzontali, ossia mura esterne e pavimentazioni di terrazzi.
Grazie allo sgravio fiscale messo a disposizione dallo Stato, i contribuenti possono beneficiare dell’importante opportunità di detrarre il 110% della spesa sostenuta per l’isolamento termico del tetto.
Ovviamente non tutti gli interventi danno diritto agli incentivi fiscali: ci sono determinate condizioni da rispettare.
Vediamole.
Per beneficiare della maxi-detrazione, i lavori di isolamento tetto dovranno interessare almeno il 25% della superficie dell’abitazione. Inoltre, secondo quanto indicato dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), «le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali».
Fermo restando il presupposto che la coibentazione tetto debba assicurare il miglioramento delle classi di efficienza energetica dell’edificio, un’altra condizione per ottenere il Superbonus riguarda i materiali isolanti utilizzati, che dovranno comunque rispettare i criteri ambientali minimi definiti per l’edilizia dal Dm Ambiente dell’11 ottobre 2017.
A tal riguardo, l’Enea specifica che «il tecnico che cura l’intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali e i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti».