Tiriamo le somme di questo provvedimento che ha avuto numerosi step di riflessione prima di arrivare alla sua forma definitiva
Una bella mano alla congiuntura edilizia, settore ristrutturazione, dovrebbe alfine arrivare dal bonus facciate, tema lungamente dibattuto che ha si spera definitivamente trovato la sua quadra nei conti dello stato.
La detrazione, sia Irpef che Ires, sarà quindi fruibile da privati, imprese e professionisti, mentre sarà escluso chi applica il regime forfettario.
Come per le altre detrazioni fiscali sulla casa, anche il bonus facciate viene rimborsato in dieci anni. Al contrario dagli altri bonus, non è invece possibile cedere il credito corrispondente né chiedere lo sconto in fattura in caso di interventi importanti sulle parti comuni dei condomini.
Il bonus facciate sarà in vigore solo per un anno, e vedremo se questa misura avrà lo stesso trattamento “temporale” dei bonus sulle ristrutturazioni della casa, che dovrebbero terminare alla fine di ogni anno per poi essere prorogate. Privati e imprese hanno però tempistiche diverse per i pagamenti.
Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, i professionisti non forfetari, gli enti non commerciali e le società. Non è necessario essere proprietario dell’immobile, ma è sufficiente che questo sia in possesso del soggetto che effettua i lavori e paga le spese. Chi esegue i lavori in proprio può richiedere il bonus facciate limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Sono ammessi alla detrazione gli interventi effettuati nei centri storici (zone A) e nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zone B) ai sensi del DM 1444/1968 o a queste assimilate. In molti Comuni la denominazione della aree urbane è cambiata per effetto di norme successive. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, per sapere se il proprio immobile si trova in una zona assimilabile alla A o alla B, è necessaria una certificazione urbanistica.
I lavori devono riguardare gli edifici esistenti. Non è possibile richiedere il bonus per interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o mediante demolizione e ricostruzione, neanche se classificabili come ristrutturazione edilizia. Inoltre, il bonus è riconosciuto ai lavori sugli edifici di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
La detrazione fiscale del 90% si applica alle spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, o parti di essi, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione spetta per:
Sono detraibili anche:
È infine opportuno segnalare che se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici.