Bonus facciate e Superbonus 110%: come risparmiare sul cappotto termico degli edifici

17/06/21
Il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 può essere considerato più unico che raro per mettere mano all’isolamento termico della propria abitazione. Vediamo cosa c’è da sapere sul bonus facciate cappotto termico.
A seguire, andremo ad approfondire alcune tematiche centrali riguardo: Lavori di rifacimento delle facciate di un'abitazione

Cosa prevedono le detrazioni fiscali del bonus facciate cappotto termico e Superbonus 110%

Sono ben due le detrazioni fiscali messe a disposizione dei contribuenti che intendono migliorare l’efficienza energetica “difendendo” l’involucro abitativo con il cappotto termico:
  • Bonus facciate cappotto termico, che prevede una detrazione al 90% senza limiti di spesa.
  • Superbonus del 110%, che, previa verifica di una serie di requisiti e condizioni, consente di ottenere un recupero ancora più ingente di una parte della spesa sostenuta per il cappotto termico e altri interventi trainanti di riqualificazione energetica e sismica.
Vediamo più dettagliatamente cosa stabiliscono il Bonus facciate e il Superbonus 110% messo a punto dal Decreto Rilancio 2020 in merito all’intervento di isolamento termico delle facciate degli edifici Rivestimento pareti interne

Isolamento termico facciate: due possibilità di risparmio

Il Documento Programmatico di Bilancio, nell’ambito della Legge di Bilancio 2021, ha prorogato i vari Bonus Casa e Bonus facciate fino al 30 giugno 2022. Nello stesso tempo, il Decreto Rilancio, nato come strumento a sostegno di famiglie e imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19, con il nuovo Ecobonus 110% ha introdotto una forma di sgravio fiscale ancora più vantaggiosa. Tra i due benefici vi sono tuttavia importanti differenze. Oltre alla differenza riguardante il punto percentuale detraibile, i bonus seguono strade diverse riguardo alla complessità del procedimento per ottenerli e ai requisiti da soddisfare. Se è vero, infatti, che anche per ottenere il Bonus facciate al 90% bisogna adempiere a diverse pratiche e rispettare determinati requisiti. Si tratta di ben poca cosa rispetto all’iter da seguire e ai vincoli imposti per accedere al Superbonus 110%. Un’altra differenza riguarda i paletti fissati per i massimali di spesa. Quest’ultimi interessano il Superbonus 110% mentre, come accennato, non sono previsti nel caso della detrazione del 90% del Bonus facciate. Scegliere tra l’una o l’altra detrazione fiscale dipende in primo luogo dal tipo di lavoro da eseguire. In sostanza, bisognerà dapprima valutare se, ad esempio, sussistono le condizioni per accedere alla maxi-agevolazione 110%.  Ma, anche quando i requisiti per ottenere il Superbonus fossero soddisfatti, il singolo contribuente (proprietario di villetta autonoma o condomino) potrebbe liberamente decidere di orientarsi verso la detrazione 90% per una serie di altri vantaggi propri del Bonus facciate cappotto termico. Ad esempio, l’assenza dei massimali di spesa oppure la “versione facilitata” dell’iter per ottenere il beneficio fiscale. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 49/E, sciogliendo di fatto i dubbi circa i “lavori ibridi”, ossia ammessi sia all’Ecobonus del 110% che al Bonus facciate. Bonus facciate e cappotto termico

Isolamento termico di un fabbricato in condominio: quale detrazione applicare?

Per gli «interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” è facoltà dei condomini scegliere quale detrazione applicare – articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019». Dunque, la norma prevede che in caso di isolamento termico a cappotto su edifici condominiali, la scelta di accedere al Superbonus 110% o al classico Bonus facciate spetti al singolo condomino, per la parte di spesa a lui imputabile. Questo, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna agevolazione fiscale. Va inoltre specificato che entrambi gli sgravi – Bonus facciate ed Ecobonus 110% – annoverano la possibilità di scegliere l’opzione della cessione del credito e relativo sconto in fattura. Come si legge nella Risoluzione 49/E dell’Agenzia delle Entrate, infatti, anche per il Bonus facciate è possibile monetizzare la detrazione fiscale optando per lo sconto in fattura e la cessione del credito: «lLarticolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso […] (cd. sconto in fattura)». Motivo in più per considerare le due strade entrambe valide e vantaggiose. Insomma, mai come ora è conveniente approfittare degli incentivi fiscali per isolare le pareti esterne della propria abitazione e iniziare a risparmiare concretamente sulle bollette, oltre che a migliorare nettamente la salubrità degli ambienti domestici.
Bonus facciate e Superbonus 110%: come risparmiare sul cappotto termico degli edifici
Bonus facciate e Superbonus 110%: come risparmiare sul cappotto termico degli edifici

Ecobonus 110% o Bonus facciate? Altre differenze di cui tenere conto

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ai contribuenti che eseguono interventi di isolamento termico:
  • Delle superfici opache verticali e orizzontali
  • Delle superfici inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
Per avere accesso alla detrazione del 90% prevista dal Bonus facciate è invece sufficiente che i lavori di isolamento termico interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio. Differenza sostanziale anche quella relativa ai limiti di spesa da portare in detrazione. Mentre il Bonus facciate non pone vincoli in questo senso (la detrazione del 90% si applica sull’ammontare complessivo della spesa sostenuta), per il Superbonus 110% i massimali di spesa sono i seguenti:
  • 50.000 euro per le villette autonome o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità
Inoltre, mentre l’accesso alla detrazione 110% è subordinata al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare con certificazione APE ante e post-intervento, o, se non possibile, all’ottenimento della classe energetica più alta, tale vincolo non esiste nella regolamentazione del Bonus facciate cappotto termico.

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