Per impianto termico centralizzato si intende il sistema di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva presente in un’abitazione condominiale.
Oltre al bonus caldaia 2020, che consente di portare in detrazione il 65% o il 50% del costo di acquisto della nuova caldaia, in base ad una serie di differenze di requisiti che andremo tra poco ad approfondire, la novità per i contribuenti è rappresentata dal Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio 2020, che fa rientrare tra gli interventi primari (o trainanti) di riqualificazione energetica degli edifici ammessi alla maxi-detrazione, proprio la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con uno di nuova generazione che presenti determinate caratteristiche.
Alla doppia casistica prevista dal bonus caldaia 2020 – aliquota fiscale 65% e 50% – se ne aggiunge dunque una terza ancora più vantaggiosa, che consente di recuperare addirittura il 110% della spesa sostenuta dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a patto che vengano rispettate tutte le condizioni imposte dal nuovo Ecobonus 110%.
Fino al 31 dicembre 2020 sarà ancora possibile approfittare del bonus caldaie, un’ottima opportunità di risparmio per il contribuente che provvede a sostituire il vecchio impianto di riscaldamento dell’immobile di cui è proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario, con un sistema più efficiente, più avanzato e soprattutto meno inquinante.
Sono 3 le condizioni base per avere diritto alla detrazione:
Una volta soddisfatti tali requisiti preliminari, il contribuente può richiedere il beneficio fiscale. Si, ma con quale aliquota?
Scopriamolo!
Il bonus caldaia permette ai contribuenti che sostituiscono l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di beneficiare di due tipi di detrazione (65% e 50%), applicabili in modo differente in base alle caratteristiche specifiche della nuova caldaia che si andrà ad installare in sostituzione della vecchia.
Vediamo che differenze ci sono tra le due opzioni, e quando e come vengono applicate.
L’aliquota al 65% viene applicata in caso di:
Il bonus caldaia 2020 prevede l’applicazione di un’aliquota più bassa (50% anziché 65%) nel caso in cui venga installata una caldaia a condensazione di classe A.
Non è prevista invece alcuna detrazione per l’installazione di modelli di caldaie inferiori alla classe A. Il motivo è piuttosto semplice: lo scopo degli incentivi fiscali è quello di permettere la riqualificazione energetica degli edifici, con conseguente risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.
L’installazione di una caldaia inferiore alla classe A non porta nessuno di questi vantaggi.
La regolamentazione del bonus caldaia risponde ad altri due importanti quesiti: quali spese è possibile portare in detrazione? Qual è l’importo massimo detraibile per ciascun immobile?
Per quanto riguarda le spese ammissibili, oltre a quelle per l’acquisto e l’installazione della nuova caldaia, rientrano anche:
E i massimali di spesa?
Per il 2020, il bonus prevede un importo massimo detraibile pari a 30.000 euro per ciascun immobile. La detrazione Irpef viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Come accennato, fino al 31 dicembre 2021 la sostituzione dell’impianto di riscaldamento preesistente con un altro di nuova generazione consente al contribuente di richiedere l’accesso al Superbonus 110%, opzione più vantaggiosa del classico bonus caldaia ma con più requisiti da soddisfare.
A cominciare da una condizione di base: il nuovo impianto deve consentire all’immobile di avanzare di due classi energetiche, da dimostrare tramite attestazione APE pre e post-intervento, oppure, laddove non possibile, di raggiungere la classe energetica più alta.
Rispetto ai lavori di riqualificazione energetica che accedono al nuovo Ecobonus 110%, il Decreto Rilancio ha distinto tra i cosiddetti interventi trainanti, ossia necessari per accedere alla detrazione del 110%, e interventi trainati, che accedono al 110% solo se effettuati contestualmente ad almeno uno tra quelli trainanti.
Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente, il Decreto ha stabilito che l’intervento è da considerarsi trainante se i vecchi sistemi vengono sostituiti con impianti dotati di:
Rientrano invece tra gli interventi trainati quelli che riguardano, sulle parti comuni, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di generatori di aria calda a condensazione, generatori a biomassa in classe 5 e scaldacqua a pompa di calore.