Il diritto di controllo dell’Agenzia delle Entrate in caso di agevolazioni fiscali ha limiti temporali precisi. Lo specifica il Ctr Lombardia
Il Ctr (Commissione tributaria regionale) della Lombardia ha recentemente chiarito la sempre complessa materia delle detrazioni fiscali (il riferimento è alle note detrazioni del 65% e del 50%). Il caso specifico fa riferimento all’invio di una cartella di pagamento per una somma portata in detrazione nella dichiarazione del 2077, quando le spese per il recupero dell’immobile erano state sostenute nel 2002 e nel 2003.
Il Ctr Lombardia ha quindi chiarito che il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate era scaduto perché, sempre secondo il Ctr, ciò che conta è l’anno in cui sono stati effettuati gli interventi e sostenute le spese, mentre il termine di controllo è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione (nel caso di cui sopra, il 31 dicembre 2004).
Non è quindi contemplata l’estensione temporale del potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate, perché contrasterebbe con il principio di “legittimo affidamento” che mette il privato al riparo da possibili azioni dell’amministrazione dopo un ragionevole periodo di tempo.
(Fonte: edilportale.com)
