La trasformazione a uso abitativo non rientra nella definizione di ristrutturazione
Per la realizzazione dei nuovi sottotetti, gli oneri di urbanizzazione sono da considerarsi come quelli per le nuove costruzioni. È questa la risposta di Regione Lombardia alla richiesta di chiarimento espressa dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Pavia.
La circolare della regione, infatti, precisa che la creazione di una nuova unità abitativa non può essere considerata come ristrutturazione, anche se l’immobile è in fase di ristrutturazione: solo il recupero del sottotetto viene dunque considerato nuova costruzione, mentre le opere di ristrutturazione degli altri piani sono considerate ristrutturazione e quindi non sono assoggettate al contributo di costruzione.
(fonte: edilportale.com)
