Da oggi è possibile la mini sospensione degli sfratti

03/03/15

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Avranno tempo fino al 28 giugno, chiedendolo al giudice, tutti coloro che non sono ancora riusciti a trovare una nuova sistemazione, dopo la richiesta di sfratto
È scattata la possibilità della ‘mini-sospensione’ degli sfratti. Confedilizia, a seguito dell’entrata in vigore della nuova misura introdotta con il decreto Milleproroghe, ha steso un vademecum per affittuari e proprietari per misurarsi con la nuova normativa, ricordando che la sospensione è prevista per i 2mila inquilini che già in passato avevano ottenuto la proroga del blocco sfratti. Ecco come funziona la sospensione:

A chi spetta

Stiamo parlando degli sfratti ‘per finita locazione di immobili abitativi’ e può presentare al giudice la richiesta l’inquilino, che già aveva avuto la proroga del blocco, con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, con over 65, malati terminali, invalidi oltre il 66% all’interno del nucleo familiare, senza “possesso” di altra abitazione adeguata nella regione di residenza (alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, riguarda anche nuclei familiari con figli a carico).

Quanti i Comuni interessati

Sono ben 870 i Comuni dove già c’era stata la proroga del blocco degli sfratti sono 870 tra capoluoghi (117), Comuni confinanti con più di 10mila abitanti (377) e Comuni ad alta densità abitativa (716).

Data ultima di sospensione

Il giudice competente dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione fino al 28 giugno 2015, cioè fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (il 28 febbraio).

La tassazione

Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Di tali benefici fiscali non si tiene peraltro conto ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’Irpef dovuto per l’anno 2016.

 

(Fonte: infobuild.it)

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