Caccia al rumore

12/10/16

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In arrivo tre decreti che avranno il compito di mettere un po’ in ordine la legislazione in materia di isolamento acustico. Il primo è quello più strettamente attinente al mondo delle costruzioni

Il tema dell’acustica è fra i più dibattuti negli ultimi anni. Esistono precise prescrizioni e una infinità di “consigli”, così come sul mercato sono disponibili da tempo tutte le soluzioni possibili e immaginabili per garantire quel confort abitativo che il cliente privato tanto desidera.

La novità è che stanno per essere confermate, tramite decreto legislativo attuativo, tre per la precisione, le nuove regole che riordineranno la normativa anche sulla base della Legge europea 161 del 30 ottobre 2014.

Il primo decreto, che è quello più direttamente collegato con l’attività edile, riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici, attualmente disciplinate da una legge di venti anni fa. In esso viene disciplinata la certificazione acustica degli edifici e chi propone progetti di nuove realizzazione o di ristrutturazione di intere unità immobiliari deve “assicurare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici stabiliti dalla Legge 447/1995. I progetti presentati ai fini della DIA, della SCIA o del rilascio del permesso di costruire, devono essere accompagnati dal certificato acustico di progetto e – solo per scuole, asili nido, ospedali, case di cura e parchi pubblici – da una relazione di valutazione previsionale del clima acustico. All’ultimazione dei lavori deve essere redatto il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici”.

Si introduce quindi il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, un documento che attesti, conclusi i lavori, il rispetto dei requisiti acustici di cui alla Legge 447/1995. Tale certificato deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale.

Il secondo decreto riordina i provvedimenti vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. Vengono stabiliti adempimenti e scadenze in materia di mappatura acustica, piani d’azione e contenimento del rumore degli aeroporti principali, degli agglomerati e degli assi stradali e ferroviari principali. Viene inoltre introdotta una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico prodotto dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli impianti eolici e dal traffico marittimo.

Il terzo provvedimento, infine, modifica il decreto legislativo 262 del settembre 2002 relativo all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, al fine di armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento CE 765/2008.

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